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[1]E' dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuita' e la regolarita' del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati del comune.
[2]Puo', tuttavia, il Ministro dell'Interno o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, la revoca dell'impiego.
[3]In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai comma precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra e' sospeso dallo stipendio per la durata della infrazione ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del Podesta' o di un ispettore.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
