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[1]La Commissione di disciplina per i segretari comunali e per i segretari provinciali e' costituita:
- 1)pei segretari comunali di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il Ministero dell'interno, che la presiede, di un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VII e di un segretario comunale di grado non inferiore al II, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale, avente grado non inferiore al III, e di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, supplenti. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.
- 2)pei segretari comunali di grado superiore al V, e pei segretari provinciali, del Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, che la presiede, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il detto Ministero, e, rispettivamente, di un segretario comunale o di un segretario provinciale appartenenti al grado I, a seconda che trattisi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale e di un segretario provinciale, aventi grado non inferiore al II, supplenti.
[2]Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII esercita le funzioni di segretario.
[3]I segretari comunali ed i segretari provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 23 ottobre 1954
