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[1]La Commissione di disciplina per i segretari comunali e per i segretari provinciali e' costituita:
- 1)((Per i segretari comunali di grado inferiore al IV la Commissione provinciale di disciplina e' composta del vice prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.
[2]Con lo stesso decreto si provvede, altresi', alla nomina di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, quali supplenti.
[3]Un funzionario di prefettura di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 10°, esercita le funzioni di segretario.
[4]I segretari comunali, effettivo e supplente, sono nominati si designazione delle associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale)).
- 2)pei segretari comunali di grado superiore al V, e pei segretari provinciali, del Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, che la presiede, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il detto Ministero, e, rispettivamente, di un segretario comunale o di un segretario provinciale appartenenti al grado I, a seconda che trattisi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale e di un segretario provinciale, aventi grado non inferiore al II, supplenti.
[5]Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII esercita le funzioni di segretario.
[6]I segretari comunali ed i segretari provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 13 giugno 1990
