Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Il segretario comunale ed il segretario provinciale che abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di eta' con 20 anni di servizio, possono, con decreto del Ministro per l'interno, essere collocati a riposo, purche' abbiano gia' conseguito il diritto a pensione.
[2]Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali e dei segretari provinciali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni e delle provincie, sia dei segretari rispettivi.
[3]Agli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, che consegnano la nomina a segretario comunale o provinciale, si applica, ai fini della pensione, l'art. 48 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
