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[1]Le punizioni disciplinari dei segretari comunali sono:

[2]1° la censura;

[3]2° la riduzione temporanea dello stipendio;

[4]3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

[5]4° la revoca;

[6]5° la destituzione.

[7]Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza; la censura puo' essere inflitta anche dal Podesta'. Contro il provvedimento del Podesta' e' dato ricorso al Prefetto.

[8]La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto del suo ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.

[9]La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.

[10]Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

[11]Nei casi piu' gravi il Prefetto puo' sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il segretario sottoposto a procedimento disciplinare.

[12]Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

[13]Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art209 · fonte del testo

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