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[1]Le punizioni disciplinari dei segretari comunali sono:
[2]1° la censura;
[3]2° la riduzione temporanea dello stipendio;
[4]3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
[5]4° la revoca;
[6]5° la destituzione.
[7]Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza; la censura puo' essere inflitta anche dal Podesta'. Contro il provvedimento del Podesta' e' dato ricorso al Prefetto.
[8]La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto del suo ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.
[9]La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.
[10]Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.
[11]Nei casi piu' gravi il Prefetto puo' sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il segretario sottoposto a procedimento disciplinare.
[12]Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.
[13]Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
