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[1]A colui al quale sia stata affidata la reggenza di un posto vacante di segretario comunale o di segretario provinciale, a norma dell'art. 194, e' assegnato un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo, stabiliti per il relativo grado.
[2]Quando il reggente ricopre altro posto di ruolo di segretario comunale o di segretario provinciale ovvero nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici locali, il compenso di cui al comma precedente e' determinato in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, oltre il trattamento economico di cui e' gia' provvisto.
[3]Spetta, inoltre, al reggente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al comune o alla provincia; l'ammontare mensile di tale rimborso non deve pero' eccedere il terzo degli assegni stabiliti per il titolare.
[4]Le norme di cui al comma precedente vengono applicate anche per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario di un consorzio, che, per l'esercizio delle sue funzioni, debba periodicamente recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
