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[1]In caso di cambiamento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, e' dovuta al segretario una indennita' di trasferimento nella misura stabilita pei funzionari governativi di grado corrispondente secondo la tabella E annessa alla presente legge. La spesa e' a carico del comune in cui il segretario viene trasferito.
[2]Nessuna indennita' e' dovuta quando il trasferimento venga disposto ad istanza del segretario.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
