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Qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministro dell'Interno, anche col Ministro delle Finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
