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[1]Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.
[2]Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.
[3]Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.
[4]Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
[5]Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
[6]Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate.
[7]Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura.
Testo in vigore dal 28 giugno 1949 al 13 ottobre 2000
