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[1]Il Prefetto e' la piu' alta autorita' dello Stato nella provincia.
[2]Egli e' il rappresentante diretto del potere esecutivo.
[3]Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.
[4]Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformita' alle generali direttive del Governo, unita' d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Ferrovie.
[5]Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.
[6]Adotta, in caso di necessita' o d'urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.
[7]Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.
[8]Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.
[9]Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare.
[10]Tutela l'ordine pubblico e sopraintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e puo' richiedere piego di altre forze armate.
[11]Presiede il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 28 giugno 1949
