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[1]A tutti i concorsi per posti di segretario provinciale, possono partecipare i segretari comunali, i vice-segretari comunali ed i capi ripartizione titolari dei comuni, in possesso di laurea in giurisprudenza o altra equipollente, con la osservanza, rispettivamente, delle norme di cui al terzo comma dell'art. 182 ed al secondo e terzo comma dell'art. 183.
[2]Sono ammessi ai detti concorsi anche i funzionari dell'Amministrazione dell'interno, provvisti di laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, secondo il disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 183.
[3]I segretari provinciali, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, sono ammessi a partecipare ai concorsi di segretario comunale di grado corrispondente a quello da essi ricoperto, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori, qualora abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954
