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[1]La prima assunzione in servizio del segretario ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, decorso il quale, il Prefetto, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, puo' conferire la nomina definitiva.
[2]Il trasferimento del segretario ad altro comune non interrompe il periodo di esperimento.
[3]Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario e' dispensato dal servizio, a meno che il Prefetto, sentito il consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento. In entrambi i casi il provvedimento del Prefetto non e' soggetto a motivazione.
[4]Durante il periodo di esperimento spettano al segretario gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo l'annessa tabella A.
[5]Il provvedimento di dispensa e' definitivo.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
