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[1]Sono ammessi a partecipare ai concorsi per segretario comunale, i vice-segretari comunali e provinciali, cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonche' i capi ripartizione titolari dei comuni, compresi quelli del Governatorato di Roma, e delle provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ed, ove trattisi di posti di grado IV, III, II e I, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 174.
[2]Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vicesegretari sono considerati come appartenenti ad un grado immediatamente inferiore a quello del segretario del comune o della provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.
[3]Tanto per i vice-segretari, quanto per i capi ripartizione, e' richiesta la permanenza ininterrotta per almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi superiori.
[4]I funzionari dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'art. 174, sono ammessi ai detti concorsi per posti del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nell'Amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori, purche', ove trattisi di posti dei gradi dal IV al I, in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente.
[5]La corrispondenza fra i gradi dei funzionari della Amministrazione dell'interno e quelli dei segretari comunali e dei segretari provinciali, agli effetti del presente articolo, e' stabilita nella tabella F2 annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954
