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[1]Sono ammessi a partecipare ai concorsi per segretario i vice-segretari cui spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonche' i capi ripartizione titolari, compresi quelli del governatorato di Roma, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
[2]Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice-segretari sono considerati come appartenenti ad un grado inferiore a quello del segretario del comune presso il quale prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.
[3]Tanto per i vice-segretari, quanto per i capi ripartizione e' richiesta la permanenza per almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi superiori.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
