Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. 112 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I consorzi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento del fine.aggiunto: Testo unico-art. 167
tolto: I consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziati; la cessazione e' dichiarata con decreto del Prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio. La cessazione puo' essere anche disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la meta' almeno dei contributi, dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze.
tolto: Salvo quanto e' previsto nel primo comma, i consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per la loro costituzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art167 · fonte del testo
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