Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]I consorzi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento del fine.

[2]I consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziati; la cessazione e' dichiarata con decreto del Prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio. La cessazione puo' essere anche disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la meta' almeno dei contributi, dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze.

[3]Salvo quanto e' previsto nel primo comma, i consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per la loro costituzione.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art167 · fonte del testo

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