Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]I consorzi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento del fine.
[2]I consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziati; la cessazione e' dichiarata con decreto del Prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio. La cessazione puo' essere anche disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la meta' almeno dei contributi, dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze.
[3]Salvo quanto e' previsto nel primo comma, i consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per la loro costituzione.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
