Tanto per il dimensionamento delle autonomie locali - regionali, provinciali e comunali - voluto dalla Costituzione (art. 5, 115-120, 128, quanto per l'instaurazione del nuovo sistema di controlli sui Comuni e le Provincie da essa previsto (articolo 130), le norme di attuazione, contemplate dalla IX disp. trans. e finale della Costituzione, sono finora mancate; con la conseguenza del legittimo permanere in vita per le autonomie come per i controlli, del sistema preesistente, la cui continuazione la ricordata disposizione IX previde - all'evidente fine di evitare periodi di carenza - appunto fino al momento dell'adeguamento di esso "alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni". È vero che per tale adeguamento la ripetuta disposizione fissava il termine di tre anni. Ma - come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare la mancata osservanza dei termini assegnanti dalla Costituzione al Parlamento per tradurre in legislazione operante i suoi precetti non immediatamente operativi, come non basta a far considerare venuta meno, così non basta a invalidare la legislazione non aggiornata. Onde, se non si può non deprecare, ancora una volta l'inosservanza di detti termini e il protrarsi della mancata attuazione - sicché l'ordinamento in atto si presenta notevolmente alterato rispetto a quello concepito dall'Assemblea costituente, con seguenti squilibri e scompensi nei diversi campi della vita pubblica e privata -, deve nondimeno escludersi che l'inadempimento costituzionale produca, per sé solo, l'illegittimità della legislazione non ancora assoggettata a revisione. Fin quando le autonomie degli enti locali non avranno avuto il maggior respiro voluto dalla Costituzione, comprendendo nel quadro della riforma - come richiedono naturali esigenze di unità e di condizionamento reciproco - la revisione del sistema delle ingerenze degli enti sopraordinati, l'ordine vigente continuerà, nonostante il suo anacronismo, a vivere non illegittimamente, tanto per ciò che riguarda le autonomie, quanto per ciò che riguarda i controlli e le altre forme di vigilanza dello Stato. Ne' con riferimento ai vigenti meccanismi dei controlli di merito sugli enti locali minori può dirsi che, anche prima del riordinamento di cui si è detto, essi sarebbero diventati senz'altro illegittimi, pel solo fatto di non corrispondere alla forma del rinvio con richiesta di riesame, che è la sola prevista dal secondo comma dell'art. 130 della Costituzione. Tanto dai lavori preparatori della Costituzione, quanto dal fatto che la disposizione che se ne occupa non è stata inserita nell'art. 128 riguardante l'autonomia dei Comuni e delle Provincie, ma nell'art. 130 riguardante i poteri di controllo delle Regioni, si ricava infatti chiaramente che la nuova forma del controllo di merito fu concepita dai costituenti come strettamente e immediatamente connessa col passaggio alle Regioni della funzione di controllo. A ragionare diversamente - secondo l'assunto in base al quale l'art. 130 solo nel primo e non anche nel secondo comma riguarderebbe i controlli di competenza regionale - dovrebbe ritenersi - in contrasto con la chiara volontà dei costituenti e certamente oltre l'intenzione dei sostenitori della tesi - che il secondo comma dello art. 130 autorizzi nei confronti degli enti minori anche controlli di merito esercitati da soggetti diversi dalla Regione, e quindi anche controlli di merito statali.
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