Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Lo statuto deve indicare lo scopo del consorzio e, se del caso, la durata, gli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, il contributo degli enti consorziati, e stabilire ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformita' alla legge.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 4/1965

    Ha colpito questo articolo
    19 febbraio 1965

    decidendo con unica sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze indicate in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede del…

    Art. 158 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 22 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 10 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art158 · fonte del testo

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