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Le deliberazioni dei rettorati che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle che importino qualche Variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei Lavori pubblici.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
