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[1]Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podesta', vice-podesta', consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non puo' ne' votare, ne' intervenire alle adunanze, nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.
[2]La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
