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[1]I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio.
[2]La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
