Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del Podesta', sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune.

[2]Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, e' devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

[3]Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/1967

    Questione infondata
    23 novembre 1967

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe, e ordina la restituzione degli atti al pretore di Fermo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASS…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 112 cost. · Art. 106 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art110 · fonte del testo

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