Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1967 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106, 107,

108, 109 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 41, ultimo

comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, promosso con ordinanza

emessa il 27 aprile 1966 dal pretore di Fermo nel procedimento penale

a carico di Celanzi Luigi, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del

27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione

del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Celanzi

Luigi, il pretore di Fermo, con ordinanza del 27 aprile 1966, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, degli artt. 106, 107, 108, 109 e

110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. delle leggi comunale e

provinciale), concernenti l'oblazione in materia di contravvenzioni ai

regolamenti comunali, nonché dello art. 41, ultimo comma, della legge

17 agosto 1942, n. 1150, che rinvia alle suddette disposizioni per

quanto concerne l'oblazione per le contravvenzioni ai regolamenti in

materia edilizia;

che secondo il pretore il denunciato contrasto sarebbe determinato

dal riconoscimento all'autorità amministrativa di un potere

discrezionale in ordine sia all'accoglimento della istanza di

oblazione, sia alla misura della somma da pagarsi a tali fini;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la facoltà concessa all'autorità amministrativa

di accogliere o meno l'istanza di oblazione e di fissare volta per

volta la misura della somma da pagare è in particolare prevista dal

solo art. 108, mentre nelle altre disposizioni del citato T. U. è

fissata la misura dell'ammenda prevista in genere per le violazioni ai

regolamenti comunali (art. 106), è disciplinata l'oblazione nelle mani

dell'agente o funzionario che ha accertato l'infrazione (art. 107),

sono stabilite le conseguenze della eventuale mancata oblazione (art.

109), ed infine è regolata la ripartizione dei proventi delle ammende

(art. 110), e a sua volta nell'art. 41 della legge n. 1150 è soltanto

disposto un rinvio alle norme sopra elencate;

che la questione di legittimità proposta dal pretore di Fermo, e

così delimitata, è identica a quella oggetto della sentenza n. 95

del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte, riportandosi anche a quanto, su

identico oggetto, fu rilevato con la precedente sentenza n. 25 del

1967, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità

costituzionale delle norme che attribuiscono in questa materia poteri

di screzionali all'autorità amministrativa;

che non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe, e ordina

la restituzione degli atti al pretore di Fermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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