Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della Costituzione degli artt. 99 e 103 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, motivata sotto il profilo della rilevanza nel senso che una deliberazione comunale sottoposta a controllo della G.P.A. necessiterebbe, se dedotta in giudizio, dell'approvazione tutoria per ottenere una efficacia equiparata a quella di una confessione, esige un nuovo esame sulla rilevanza da parte del giudice a quo: sia al fine di stabilire se occorra o meno la stessa approvazione tutoria per l'efficacia della delibera in questione quale mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche in riferimento al comportamento processuale delle parti; sia al fine di acclarare se nella specie la G.P.A. abbia esercitato un controllo di merito, previsto dalle disposizioni denunciate, o non invece un controllo di legittimità eventualmente suscettibile come tale di disapplicazione da parte dello stesso giudice ordinario.
Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 130 cost. · Art. 99 Testo unico della legge comunale e provinciale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. 55 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podesta' i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.aggiunto: Testo unico-art. 103
tolto: Sulle deduzioni del Podesta' o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art103 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.