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[1]Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podesta' i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

[2]Sulle deduzioni del Podesta' o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/1970

    Altra decisione
    2 aprile 1970

    Una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della Costituzione degli artt. 99 e 103 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, motivata sotto il profilo della rilevanza nel senso che una deliberazione comunale sottoposta a controllo della G.P.A. necessiterebbe, se dedotta in giudizio, dell'approvazione tutoria per ottenere una efficacia equiparata a quella di una confessione, esige un nuovo esame sulla rilevanza da parte del giudice a quo: sia al fine di stabilire se occorra o meno la stessa approvazione tutoria per l'efficacia della delibera in questione quale mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche in riferimento al comportamento processuale delle parti; sia al fine di acclarare se nella specie la G.P.A. abbia esercitato un controllo di merito, previsto dalle disposizioni denunciate, o non invece un controllo di legittimità eventualmente suscettibile come tale di disapplicazione da parte dello stesso giudice ordinario.

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 130 cost. · Art. 99 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art103 · fonte del testo

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