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[1]Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podesta' i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.
[2]Sulle deduzioni del Podesta' o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
