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((Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nel casi previsti ai numeri da 2 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

  • 1)impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
  • 2)alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;
  • 3)liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;
  • 4)locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947. 22 parole tolte, 55 parole aggiunte in 5 capoversi.

Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che tolto: nei aggiunto: nel casi previsti ai numeri da tolto: 1 aggiunto: 2 a 4 e da tolto: 8 a 14 dell'articolo 99 aggiunto: 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

tolto: 1° impieghi di danaro, per qualunque sommaaggiunto: 1) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli tolto: istituti aggiunto: Istituti di credito autorizzati dalla leggetolto: , o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

tolto: 2°aggiunto: 2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonche' tolto: costituzioni di servitu' aggiunto: la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

tolto: 3°aggiunto: 3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le tolto: lire 5 aggiunto: L. 100.000 o di valore indeterminato;

aggiunto: 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art101 · fonte del testo

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