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[1]Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'articolo 99, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
[2]1° impieghi di danaro, per qualunque somma, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[3]2° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonche' costituzioni di servitu' o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;
[4]3° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947
