Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 2024 al 13 giugno 2025. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Deliberazioni della corte di giustizia tributaria
[2](articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni. 2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 13 giugno 2025
