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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Formazione continua dei giudici e magistrati tributari

[2](articolo 5-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)

[3]1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 26 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art11 · fonte del testo

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