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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti

[2](articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012) 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 15. 3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione. 4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle citta' metropolitane. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. Le province e le citta' metropolitane possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle suddette delibere di variazione. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le modalita' ((di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)). 7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province e alle citta' metropolitane. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)). Le province e le citta' metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. ((Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.))

Testo in vigore dal 20 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. 10 parole tolte, 75 parole aggiunte.

… individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le modalita' tolto: del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 aggiunto: di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. tolto: 241 aggiunto: 33. 7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. … ottobre 1961, n. 1216 e dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penalitolto: . aggiunto: di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le province e le citta' metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia … marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44aggiunto: . Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art2 · fonte del testo

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