Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 2025 al 7 agosto 2026. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento
[2](articolo 12 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. ((Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati)) hanno obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12. 2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo. 3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025 al 7 agosto 2026
