Art. 95
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
[1]Regolamento
[2]Il Governo della Repubblica provvedera' alla emanazione di un regolamento generale per la esecuzione del presente testo unico. Fin quando non sara' emanato detto regolamento continueranno ad applicarsi le norme di quello approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, in quanto non contrastanti con le norme del presente testo unico. Visto, il Ministro per il tesoro TREMELLONI
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
