Art. 96
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008. 308 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Titoli di importo inferiore a lire centomila nominali (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 3; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34) Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente art. 30-bis, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalita', ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi. Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico, di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente al 23 aprile 1981, data di entrata in vigore della legge 30 marzo 1981, n. 119, ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilita'. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilita', rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi. In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalita' da precisare negli apposti decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonche' per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta. Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale e' ammessa l'operazione di riunione con la osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art96 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.