Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1985 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Conservazione dei documenti (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 53)

[2]I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facolta' di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione. ((L'Amministrazione del debito pubblico ha facolta' di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verra' eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato)).

Testo in vigore dal 5 settembre 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1985. 49 parole aggiunte.

… L'Amministrazione stessa ha facolta' di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione. aggiunto: L'Amministrazione del debito pubblico ha facolta' di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verra' eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art77 · fonte del testo

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