Art. 76
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[1]Pubblicazioni (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 9)
[2]Le pubblicazioni di cui all'art. 53 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008
