Art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984. Leggi il testo vigente →
[2]Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestilo pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico rimane ferma la competenza esclusiva del Consigli di Stato.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984
