Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Pignoramento e sequestro di titoli (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 41 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino. Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezioni di Tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche alla Direzione provinciale o alla Tesoreria presso cui i titoli si trovino.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art56 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari