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[1]Perdita di titoli nominativi (Legge 16 febbraio 1962, n. 76, art. 1)

[2]Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli. Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova Iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, e' considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblico. Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale. Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorita' competente. La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti o a provvedimento della autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 8 settembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art53 · fonte del testo

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