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Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato, o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello. (L).

Testo in vigore dal 9 marzo 2004 al 16 settembre 2010

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