((Disposizioni processuali. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 3- 11 maggio 2006, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 17/5/2006, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a " i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Testo vigente dal 16 settembre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 191/2006

    Ha colpito questo articolo
    11 maggio 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. Infatti, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria - nella specie richiesta dai ricorrenti ai giudici a quibus per avere subito, i fondi di loro proprietà, radicali trasformazioni durante il periodo di occupazione disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio - si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico. > >- Sulla non configurabilità della tutela risarcitoria quale "materia" devoluta in blocco alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. citata sentenza n. 204/2004. > >- Sull'esigenza di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, la Corte fa espresso richiamo alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500.

    Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B) · Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 305/2006

    Altra decisione
    20 luglio 2006

    Va ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, censurati in riferimento all'art. 103 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 191 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme censurate, affermando, con particolare richiamo ai principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, che il legislatore, utilizzando l'ampia locuzione "comportamenti", senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, la cui attività sia riconducibile all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, sicché si rende necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni. > >- Prec. specifico sentenza n. 191/2006; sentenza citata n. 204/2004.

    Art. 103 cost. · Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B) · Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 306/2006

    Altra decisione
    20 luglio 2006

    Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, censurati in riferimento all'art. 103 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 191 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme censurate, affermando, con particolare richiamo ai principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, che il legislatore, utilizzando l'ampia locuzione "comportamenti", senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, la cui attività sia riconducibile all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, sicché si rende necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni. > >- Prec. specifico sentenza n. 191/2006; sentenza citata n. 204/2004.

    Art. 103 cost. · Art. 102 cost. · Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B) · Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2006 al 16 settembre 2010. 92 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unicoaggiunto: Disposizioni processuali. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L) tolto: Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)aggiunto: . Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art53 · fonte del testo

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