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((1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2010 al 23 giugno 2026

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 1 gennaio 2010. 20 parole tolte, 24 parole aggiunte.

aggiunto: 1. La regione e le province tolto: hanno facolta' di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente aggiunto: possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate tolto: ordinarie aggiunto: correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art74 · fonte del testo

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