Art. 92
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[1](Art. 22, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui agli articoli 82 e 83 del presente testo unico e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della Magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella B.
[3]Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sara' provveduto mediante personale avventizio.
[4]La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.
[5]Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della Magistratura verra' iniziato a decorrere dalla data che sara' stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuera' usufruendo della meta' delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.
[6]Fino alla data suddetta resta fermo il disposto del 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8.
[7]Il personale avventizio sara' licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016
