Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →
La Corte puo' disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016
