Art. 75
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113 Cost. - dell'art. 75 t.u. 15 luglio 1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86 r.d. 15 agosto 1933, n. 1038, in quanto commina la sanzione della decadenza dei ricorsi in materia pensionistica ordinaria per abbandono e lascia al Procuratore generale di chiedere o meno la fissazione dell'udienza, avendo la Corte, con decisioni intervenute dopo l'ordinanza di rimessione, dichiarato l'illegittimità costituzionale: degli artt. 63 t.u. n. 1214 del 1934 e 72 r.d. n. 1038 del 1933, nella parte in cui stabiliscono il termine perentorio di novanta giorni per la presentazione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza (sent. n. 8 del 1976); dell'art. 20 legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza, con ciò restando modificati i citati artt. 77 e 86 r.d. n. 1038 del 1933, che attribuiscono allo stesso Procuratore generale, in materia di pensioni ordinarie, la mera facoltà di tale richiesta (sent. n. 131 del 1975); dell'art. 6 r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gl'interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 t.u. n. 1214 del 1934 (sent. n. 85 del 1975).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 75 Testo unico Corte dei conti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 85 parole tolte, 18 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 1 e 2. Legge 26 maggio 1887, n. 450).
tolto: Nei giudizi avanti laaggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contitolto: , le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.aggiunto: -art. 75
tolto: L'abbandono non e' applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio; si applica bensi' nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art75 · fonte del testo
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