Art. 68
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[2]Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, nel termine di tre anni quando:
- a)vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- b)per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- c)si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
- d)il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.
[3]Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni, il ricorso per revocazione dovra' presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsita' dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016
