Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1962 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 - 2° comma - Legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16 - 4° comma - R. D. 23 giugno 1912, n. 1047 e art. 15, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilita' per danno arrecato all'Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi speciali diverse, e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purche' la somma in oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

[3]L'appello e' concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1961, n. 1345

15

La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

Testo in vigore dal 17 gennaio 1962 al 7 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 17 gennaio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 dicembre 1961, n. 1345

    La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art67 · fonte del testo

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