Art. 67
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[2]Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilita' per danno arrecato all'Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi speciali diverse, e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purche' la somma in oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.
[3]L'appello e' concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero. 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1961, n. 1345
15La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1962 al 7 ottobre 2016
