Art. 31
[1](Art. 5 - 2° comma - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).
[2]I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'.
Testo vigente dal 1 agosto 1934
