Art. 58 — Art. 23 e art. 24, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

((L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno. Non piu' tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo. Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art58 · fonte del testo

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