Il patrimonio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge. Le disponibilita' liquide devono essere depositate presso lo Istituto di emissione, ovvero presso Casse di risparmio ordinarie o presso altri Istituti di credito di diritto pubblico, aventi un patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, o anche in conto corrente postale. Ai Consigli e' vietata ogni partecipazione ad imprese agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 32, n. 4, del presente testo unico.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art59 · fonte del testo

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