[1](Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podesta'.
[3]L'ammenda e' di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, puo' essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda puo' essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.
[4]Il contravventore e' sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione e' denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
